Il Regolamento del Senato
Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo
Articolo 132
I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le Commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.
